Art. 4.
(Apolidi).

      1. Le norme penali che prevedono che soggetto attivo di un reato sia il cittadino, si applicano anche all'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.
      2. Salvo quanto disposto dalle leggi speciali, agli effetti della espulsione dal territorio dello Stato l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.
      3. Fino all'emanazione di una legge organica in materia di estradizione, agli effetti della estradizione l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.